Infine, Il Mio Cuore Immacolato Trionferà!

4Motu Proprio: Fin Dalla Prima Nostra

Motu Proprio:
Fin Dalla
Prima Nostra

Motu Proprio:

Nella nostra prima enciclica

Motu Proprio di Papa San Pio X Sull’Azione Cattolica Popolare

Nella nostra prima Enciclica ai Vescovi del mondo, nella quale facciamo eco a quanto i nostri gloriosi predecessori avevano stabilito circa l’azione cattolica dei laici, abbiamo dichiarato che questa azione era meritevole della più alta lode, ed era anzi necessaria nel presente condizione della Chiesa e della società. E non possiamo che lodare calorosamente lo zelo dimostrato da tanti illustri personaggi che da tempo si dedicano a questo glorioso compito, e l’ardore di tanti brillanti giovani che si sono affrettati a prestarvi il loro aiuto. Il diciannovesimo Congresso Cattolico tenuto recentemente a Bologna, e da noi promosso e incoraggiato, ha sufficientemente dimostrato a tutti il ​​vigore delle forze cattoliche e quali utili e salutari risultati si possano ottenere tra un popolo di credenti,

Ma ci dispiace molto constatare che certe divergenze sorte in mezzo ad esse hanno prodotto discussioni purtroppo troppo vivaci, le quali, se non dissipate in tempo, potrebbero servire a dividere quelle forze di cui abbiamo parlato, e renderle meno efficaci. Prima del Congresso abbiamo raccomandato soprattutto l’unità e la concordia, affinché si possano tracciare di comune accordo le linee generali per il funzionamento pratico del movimento cattolico; non possiamo quindi tacere adesso. E poiché le divergenze di vedute in materia di pratica hanno comunemente la loro origine nell’ambito della teoria, e anzi trovano necessariamente il loro fulcro in quest’ultima, è necessario definire con chiarezza i principi sui quali deve fondarsi l’intero movimento cattolico.

Il nostro illustre Predecessore, Leone XIII., di santa memoria, nelle grandi Encicliche Quod Apostolici Muneris , del 28 dicembre 1878, tracciò luminosamente le regole da seguire nel movimento cristiano tra il popolo; Rerum Novarum , del 15 maggio 1891, e Graves de Communi , del 18 gennaio 1901; e ancora in una particolare Istruzione emanata dalla Sacra Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, del 27 gennaio 1902.

E noi, conoscendo, come il nostro predecessore, la grande necessità che il movimento cristiano tra il popolo sia rettamente governato e condotto, desideriamo che quelle norme prudentissime siano esattamente e completamente adempiute, e provvedere che nessuno osi discostarsi da esse nel minimi particolari. Perciò, per mantenerli più vividamente presenti davanti alla mente della gente, abbiamo ritenuto opportuno riassumerli nei seguenti articoli, che costituiranno il disegno fondamentale del movimento popolare cattolico.

NORME FONDAMENTALI

io . La società umana, come stabilita da Dio, è composta di elementi disuguali, così come sono disuguali le diverse parti del corpo umano; renderli tutti uguali è impossibile e significherebbe la distruzione della società umana. (Enciclica Quod Apostolici Muneris .)

II . L’uguaglianza esistente tra i vari membri sociali consiste solo in questo: che tutti gli uomini hanno la loro origine in Dio Creatore, sono stati redenti da Gesù Cristo, e devono essere giudicati e premiati o puniti da Dio esattamente secondo i loro meriti o demeriti. (Enciclica Quod Apostolici Muneris .)

III . Ne consegue che vi sono, secondo l’ordine di Dio, nella società umana principi e sudditi, padroni e proletariato, ricchi e poveri, dotti e ignoranti, nobili e plebei, i quali tutti, uniti nei vincoli dell’amore, devono aiutatevi vicendevolmente a raggiungere il loro ultimo fine in cielo e il loro benessere materiale e morale quaggiù. (Enciclica Quod Apostolici Muneris .)

IV . Dei beni della terra l’uomo non ha solo l’uso, come la creazione bruta, ma ha anche il diritto di proprietà permanente – e non solo di quelle cose che si consumano con l’uso, ma anche di quelle che non si consumano con l’uso . (Enciclica Rerum Novarum .)

V. _ Il diritto di proprietà privata, frutto di lavoro o industria, o di altrui concessione o donazione, è un diritto naturale incontrovertibile; e ognuno può disporre ragionevolmente di tale proprietà come ritiene opportuno. (Enciclica Rerum Novarum .)

VI . Per sanare la frattura tra ricchi e poveri, è necessario distinguere tra giustizia e carità. Non ci può essere richiesta di risarcimento se non quando la giustizia è violata. (Enciclica Rerum Novarum .)

OBBLIGHI DI GIUSTIZIA

VII . I seguenti sono obblighi di giustizia che vincolano il proletariato e l’operaio: eseguire pienamente e fedelmente il lavoro che è stato liberamente e, secondo equità, concordato; non ferire la proprietà o oltraggiare la persona dei padroni; anche nella difesa dei propri diritti di astenersi da atti di violenza, e di non fare mai ammutinamento della loro difesa. (Enciclica Rerum Novarum .)

VIII . I seguenti sono obblighi di giustizia vincolanti per i capitalisti: pagare un giusto salario ai loro lavoratori; non ledere con la violenza o con l’inganno i loro giusti risparmi, né con usurai palesi o occulti; non esporli a seduzioni corruttrici e pericolo di scandalo; non alienarli dallo spirito della vita familiare e dall’amore per l’economia; non imporre loro lavori superiori alle loro forze o inadatti alla loro età o al loro sesso. (Enciclica Rerum Novarum .)

IX . È dovere dei ricchi e dei possidenti soccorrere i poveri e gli indigenti, secondo i precetti del Vangelo. Questo obbligo è così grave che nel Giorno del Giudizio sarà chiesto conto speciale del suo adempimento, come ha detto Cristo stesso (Matteo 25). (Enciclica Rerum Novarum .)

X. _ I poveri non dovrebbero vergognarsi della loro povertà, né disdegnare la carità dei ricchi, perché dovrebbero avere in particolare in vista Gesù il Redentore, il quale, sebbene potesse nascere nella ricchezza, si fece povero per nobilitare la povertà e arricchirlo di meriti inestimabili per il cielo. (Enciclica Rerum Novarum .)

XI . Per la soluzione della questione sociale molto possono fare i capitalisti e gli operai stessi, per mezzo di istituzioni destinate a fornire un aiuto tempestivo ai bisognosi ea riunire e unire reciprocamente le due classi. Tra queste istituzioni vi sono le società di mutuo soccorso, le assicurazioni private di vario genere, gli orfanotrofi per la gioventù e, soprattutto, le associazioni tra i diversi mestieri e professioni. (Enciclica Rerum Novarum .)

DEMOCRAZIA CRISTIANA

XII . A questo fine mira specialmente il movimento di Azione Popolare Cristiana di Democrazia Cristiana nelle sue molteplici e variegate diramazioni. Ma Democrazia Cristiana va intesa nel senso già autorevolmente definito. Totalmente diverso dal movimento noto come “socialdemocrazia”, ha per base i principi della fede e della morale cattolica, in particolare il principio di non ledere in alcun modo il diritto inviolabile della proprietà privata. (Enciclica Graves de Communi .)

XIII . Inoltre, la Democrazia Cristiana non deve avere niente a che fare con la politica, e mai poter servire fini o partiti politici; questo non è il suo campo; ma deve essere un movimento benefico per il popolo, e fondato sulla legge di natura e sui precetti del Vangelo. (Enciclica Graves de Communi , Istruzioni della S. Cong, degli Affari EE.)

I democristiani in Italia devono astenersi dal partecipare a qualsiasi azione politica che, per ragioni di prim’ordine, è attualmente vietata a ogni cattolico. (Istruzioni come citate.)

XIV . Nell’esercizio delle sue funzioni, la Democrazia Cristiana è tenuta strettissimamente a dipendere dall’autorità ecclesiastica, e ad offrire piena sottomissione e obbedienza ai Vescovi ea coloro che li rappresentano. Non c’è zelo meritorio o pietà sincera nelle imprese, per quanto belle e buone in se stesse, quando non sono approvate dal parroco. (Enciclica Graves de Communi .)

XV . Affinché il movimento democristiano in Italia possa essere unito nei suoi sforzi, deve essere sotto la direzione dell’Associazione dei Congressi e dei Comitati Cattolici, che, in tanti anni di fruttuoso lavoro, ha tanto meritato la Santa Chiesa, e per cui Pio IX e Leone XIII, di santa memoria, affidarono l’incarico di dirigere tutto il movimento cattolico, sempre, naturalmente, sotto gli auspici e la guida dei Vescovi. (Enciclica Graves de Communi .)

SCRITTORI CATTOLICI

XVI . Gli scrittori cattolici devono, in tutto ciò che tocca gli interessi religiosi e l’azione della Chiesa nella società, sottomettersi interamente nell’intelletto e nella volontà, come il resto dei fedeli, ai loro Vescovi e al Romano Pontefice. Devono soprattutto fare attenzione a non anticipare i giudizi della Santa Sede su questa importante questione. (Istruzione come citata.)

XVII . Gli scrittori democristiani devono, come tutti gli altri scrittori cattolici, sottoporre al previo esame dell’Ordinario tutti gli scritti che riguardano la religione, la morale cristiana e l’etica naturale, in forza della Costituzione “Officiorum et Munerum” (art. 41). Con la stessa Costituzione gli ecclesiastici devono ottenere il preventivo consenso dell’Ordinario per la pubblicazione di scritti di carattere meramente tecnico. (Istruzione.)

XVIII . Devono, inoltre, compiere ogni sforzo e ogni sacrificio perché tra loro regnino la carità e la concordia. Quando sorgono cause di disaccordo, invece di stampare qualcosa sui giornali, la riferiscano all’autorità ecclesiastica, che allora agirà con giustizia. E se chiamati in causa dall’autorità ecclesiastica, obbediscano prontamente senza evasioni o pubbliche lamentele, fermo restando il diritto di appellarsi a un’autorità superiore quando il caso lo richieda; e dovrebbe essere fatto nel modo giusto. (Istruzione.)

XIX . Infine, gli scrittori cattolici abbiano cura, quando difendono la causa del proletariato e dei poveri, di non usare un linguaggio atto a suscitare avversione tra le persone delle classi alte della società. Si astengano dal parlare di riparazione e giustizia quando la questione rientri nell’ambito della sola carità, come è stato spiegato sopra. Ricordino che Gesù Cristo ha cercato di unire tutti gli uomini nel vincolo dell’amore reciproco, che è la perfezione della giustizia e che comporta l’obbligo di lavorare per il bene reciproco. (Istruzione.)

Le precedenti regole fondamentali noi di nostra iniziativa e con sicura conoscenza rinnoviamo dalla nostra autorità apostolica in tutte le loro parti, e ordiniamo che siano trasmesse a tutti i comitati, società e unioni cattoliche di ogni genere. Tutte queste società li tengano esposti nelle loro stanze e li facciano leggere frequentemente nelle loro adunanze. Ordiniamo, inoltre, che i giornali cattolici li pubblichino integralmente e ne facciano dichiarazione di osservanza e, di fatto, li osservino religiosamente; in caso contrario, siano severamente ammoniti e, se poi non si emendano, siano interdetti dall’autorità ecclesiastica.

Ma poiché la parola e l’azione energica non servono se non precedute, accompagnate e seguite costantemente dall’esempio, la caratteristica necessaria che deve risplendere in tutti i membri di ogni associazione cattolica è quella di manifestare apertamente la propria fede mediante la santità della propria vita, l’immacolatezza dei loro costumi e dalla scrupolosa osservanza delle leggi di Dio e della Chiesa. E questo perché è dovere di ogni cristiano, e anche perché «chi si oppone a noi arrossisca, non avendo nulla di male da dire di noi». (Tit. ii., 8.)

Da questa nostra sollecitudine per il bene comune dell’azione cattolica, specialmente in Italia, speriamo, mediante la benedizione di Dio, di raccogliere frutti abbondanti e felici.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 18 dicembre 1903, anno primo del Nostro Pontificato.

Pio X, papa

Pubblicato nell’American Catholic Quarterly Review , vol. XXIX (1904) pagine 234-239.

Papa San Pio X 18 dicembre 1903

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